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ACCESSO CIVICO SEMPLICE

ai sensi dell’art. 5 co. 1 D. Lgs. 33/2013

L’accesso civico è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Il Responsabile per la Trasparenza è il Direttore Generaledott. ssa Delia Martielli.

La richiesta può essere formulata da chiunque, è gratuita e non deve essere motivata. Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale dell’A.P.S.P. il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La segnalazione relativa alla mancata pubblicazione di atti o documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito sezione Amministrazione trasparente e la relativa richiesta di accesso civico deve essere inviata con una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@pec.apsplavis.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della A.P.S.P “Giovanni Endrizzi” via Orti n. 50 – 38015 Lavis (TN)
  • con consegna diretta presso l’ufficio Protocollo della A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” via Orti n. 50 – 38015 Lavis (TN)

compilando l’apposito modulo di “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO”.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto Titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 comma 9 bis Legge 241/90), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il titolare del potere sostitutivo è individuato nel Presidente dell’A.P.S.P.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio (D. Lgs. 104 del 2010).

 

Ultimo aggiornamento

18 Gennaio 2024, 08:08