Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

Applicabilità

Solo in caso di presenza della figura di direttore generale
(intendendosi dirigente che sovraintende altri dirigenti ai sensi della delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019)

Riferimenti normativi

Art. 14, c. 1, 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 1, punto 1 e 2, L. 441/1982
Art. 3, L. 441/1982
Art. 20, c. 3, D.Lgs. 39/2013

Contenuto dell’obbligo

Per ciascun titolare di incarico vengono pubblicati:

  1. l’atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico;
  2.  il curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
  4. gli importi di viaggi di sevizi e missioni pagati con fondi pubblici;
  5. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.
  6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 bis d. lgs. 33/2013 , nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 1 d. lgs. 33/2013 anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Annualmente devono essere pubblicate:

  1. la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico;
  2. l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (non oltre il 30 marzo).

Tempestivamente deve essere altresì pubblicata la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico.

 

Nota

L’APSP non ha in pianta organica titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, ossia dirigenti generali; è prevista unicamente la posizione del Direttore della APSP, che per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui sottordinati, è equiparabile ad un Dirigente di seconda fascia.

Si precisa che il Direttore dell’A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come qualificato dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.

Ultimo aggiornamento

2 Ottobre 2024, 15:11