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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ai sensi dell’art. 5 co. 2 e ss. D. Lgs. 33/2013

 Il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto, a livello nazionale, l’istituto dell’accesso civico generalizzato, quale diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale istituto, disciplinato all’art. 5 co. 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, si affianca all’accesso civico ai documenti e dati oggetto d’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 5 co. 1 d.lgs. n. 33/2013 cit. ed all’accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 32 ss. l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Nell’ordinamento locale, esso è stato recepito con la nota L.R. n. 16/2017, limitatamente al diritto di accesso ai “documenti detenuti dall’amministrazione”, nelle forme e limiti stabiliti dalle norme nazionali  ed è applicabile agli Enti ad ordinamento regionale a partire dal 15 giugno 2017.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere inviata con una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@pec.apsplavis.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della A.P.S.P “Giovanni Endrizzi” via Orti n. 50 – 38015 Lavis (TN)
  • con consegna diretta presso l’ufficio Protocollo della A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” via Orti n. 50 – 38015 Lavis (TN)

compilando l’apposito modulo di “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”.

Per ulteriori e precise informazioni rimandiamo al relativo “Regolamento accesso civico ed accesso generalizzato”.

 

Ultimo aggiornamento

18 Gennaio 2024, 09:33